Archive for settembre, 2009

La procedura del Test del di Paternità

mercoledì, settembre 9th, 2009

Il test DNA di paternità sta diventando sempre più determinante per studiare i legami genetici tra gli individui e allo stesso tempo è un metodo estremamente accurato e preciso per individuare le persone e le relazioni di parentela che intercorrono tra esse. Il processo stesso è portato avanti in laboratori specializzati con controlli rigorosi e regole che garantiscono assenza di contaminazione incrociata e risultati di elevata accuratezza.

Test del DNA di questo livello sono in grado di fornire con estremo grado di accuratezza qualsiasi relazione biologica che possa esistere, in modo particolare nel caso paternità controversa, dove sono fornirti sia i campioni del padre che della madre.

La preparazione per il Test DNA di Paternità e la raccolta dei campioni

Normalmente il kit per il Test del DNA di paternità viene spedito alla persona che ne ha fatto richiesta direttamente dalla società a cui è stato inoltrato l’ordine. La prima fase del test è la raccolta dei campioni di tutti coloro che si sottopongono all’esame. Nella maggioranza dei casi questo significa la madre, il padre (presunto) e il figlio in questione. I campioni sono prelevati mediante dei tamponi orali che raccolgono cellule che poi vengono fatte seccare e passate al laboratorio per le analisi.

Nella preparazione del campione, per garantire l’assoluta affidabilità dei risultati, è molto importante fare attenzione che il cotone del tampone non tocchi mai nessun’altra superficie, comprese le proprie mani e che il kit contenga sufficienti tamponi per tutte le persone coinvolte nel test. Premendo bene il tampone all’interno della guancia, dietro le labbra e nella zona della lingua si ottiene un campione il più attendibile possibile dalla bocca. In seguito si lascia asciugare il tampone per circa un’ora e poi si sigilla il campione accuratamente prima della collazione e della spedizione.

Analizzare i campioni

Dopo che i campioni sono stati raccolti ed etichettati, devono essere inviati al laboratorio per l’analisi del DNA. In questa fase, i campioni saranno esaminati singolarmente e sarà estratto il DNA dalle cellule presenti in ciascun campione e i risultati dei vari profili del DNA saranno comparati.

La persona che analizza i risultati cercherà una separazione del 50/50 tra gli alleli contenuti nel DNA del figlio e quelli trovati in suo padre e sua madre. Dal momento che si possono ereditare solamente geni che appartengono già ad uno o entrambi i genitori, non è possibile che il corredo genetico del figlio contenga alleli che non siano presenti nel DNA dei genitori. In questo modo diventa evidente l’esistenza di un legame genetico tra coloro che si sono sottoposti al test. Inoltre i risultati sono esaminati con i sistemi appropriati e si raggiunge una soluzione solo dopo aver analizzato i 16 locus che sono usati come modello per la comparazione dei corredi genetici.

Ricevere i risultati del Test DNA di Paternità

Una volta completato il test del DNA, il risultato viene inviato agli interessati via email, lettera, fax o nella modalità precedentemente concordata. Il resoconto del test del DNA dovrebbe mostrare il profilo individuale di ciascuna persona che ha sottoposto un proprio campione per il test di paternità. Il risultato dovrebbe anche esprimere la percentuale di probabilità della relazione biologica dichiarata, per esempio nel caso di test genetici di paternità la percentuale supera normalmente il 99.99%.

Non c’è dubbio a riguardo – il test del DNA è qua a dimostrarlo. Mentre da un lato la maggioranza delle persone non sa come funziona un test del DNA, probabilmente è una buona idea guadagnare sul piano della conoscenza, dando informazioni sulla modalità di funzionamento dei test e della sua influenza sulle nostre vite negli anni avvenire. Viste le crescenti richieste di database sempre più vasti e completi per la prevenzione del crimine, il test e le analisi del DNA sono destinate a rimanere per lungo tempo all’avanguardia del dibattito civile tra libertà e interessi di stato.

Le cinque cose più importanti da sapere sui test di paternità.

mercoledì, settembre 9th, 2009

Grazie alle innovazioni nel campo dell’ingegneria genetica e del DNA e una maggiore consapevolezza da parte del pubblico, mai prima d’ora c’è stata così tanta informazione sui test del DNA; tuttavia ci sono ancora moltissime idee sbagliate e non si conoscono ancora tutte le informazioni complete a riguardo.

Vi raccomandiamo di leggere con attenzione le seguenti domande che sono tra le più frequenti da parte di chi decide di intraprendere la procedura per un test del DNA.

1. Questo è il metodo più accurato per determinare relazioni biologiche?

Un test del DNA è il metodo più accurato per determinare la relazione biologica tra un presunto padre o una presunta madre e loro figlio. In passato veniva usata l’analisi dei gruppi sanguigni come metodo di screening, ma l’esame del DNA ha superato di gran lunga questo metodo in accuratezza e precisione; nel caso dei test di paternità, l’esame del DNA può dare dei risultati di esclusione certi al 100% e risultati di probabile inclusione superiori al 99.9%.

2. Che differenza c’è tra un Test di Paternità informativo e un Test di Paternità legale?

La differenza tra un Test di Paternità informativo (chiamato anche test di curiosità) e un Test di Paternità Legale non è il risultato né tantomeno il modo in cui il DNA viene analizzato. La differenza consiste nella modalità di raccolta dei campioni. Per un Test di Paternità informativo è sufficiente ordinare online un kit per il test e dopo averlo ricevuto per posta, raccogliere personalmente i campioni.

Il kit include i tamponi orali per prelevare la saliva e le cellule dalla guancia, i documenti per il consenso e per la etichettatura e un foglietto illustrativo con istruzioni, termini e condizioni. Una volta che i campioni sono stati raccolti con cura, seguendo le indicazioni richieste, si spediscono al laboratorio per le analisi e si aspettano i risultati.

Per un Test di Paternità legale, la raccolta dei campioni deve seguire una rigorosa procedura vigilata. Tutti i campioni devono essere raccolti e documentati da una terza parte indipendente, non in causa (è preferibile un medico qualificato o un’infermiera) che verificherà e autenticherà i campioni sotto la propria responsabilità.

L’effettivo risultato della paternità in termini di relazione biologica non cambia, ma è fondamentale l’identificazione dei campioni per poter dare valore legale ai risultati.

3. Come si sceglie il miglior laboratorio

Il modo più sicuro per sapere se si sta scegliendo il laboratorio giusto è quello di optare per un’azienda che usi dei laboratori accreditati di tipo ISO17025 e/o AABB. Questa è l’unica garanzia per ottenere risultati accurati di altissima qualità.

É importante anche assicurarsi che il risultato fornisca un profilo completo del DNA per tutti i 16 loci analizzati, insieme alla probabilità statistica di paternità. Un semplice risposta sì o no, non dovrebbe essere considerata sufficiente e attendibile.

4. Posso ordinare un Test di Paternità senza avere il campione della madre?

Il campione di DNA materno non è necessario per effettuare un test di paternità. Tuttavia, quando è possibile, è raccomandabile includerlo. In rari e specifici casi, infatti, il campione della madre garantisce risultati ancora più precisi, come nel caso di mutazione genetica. Molte società offrono il test alla madre compreso nel prezzo. Nel caso di residenza in Gran Bretagna è necessario un consenso riconosciuto dei genitori, così, nel caso sia esclusa la madre nell’indagine genetica, è necessario assicurasi di avere l’autorità per firmare il modulo di consenso.

5. Il DNA può essere ottenuto da campioni diversi?

É possibile estrarre il DNA da numerosi fonti come i capelli, il sangue, il liquido seminale e oggetti come mozziconi di sigaretta e fazzoletti. Il campione più comune e più sicuro da analizzare sono i tamponi orali, già citati. Nel caso in cui la persona non sia fisicamente presente, non sia in grado o non voglia donare il campione, allora esistono soluzioni alternative.

“TEST DI PATERNITA’: OCCORRE IL CONSENSO DELL’INTERESSATO” - Stefania SBRESSA AGNENI

lunedì, settembre 7th, 2009

Il Garante per la protezione dei dati personali il 27.11.2008 ha emesso un interessante provvedimento stabilendo che il test di paternità effettuato senza il consenso del figlio è possibile in sede giudiziaria solo se indispensabile e svolto nel rispetto delle regole. Il caso riguarda un genitore che in vista di promuovere una causa di disconoscimento di paternità aveva effettuato un’analisi genetica ad insaputa del figlio maggiorenne per verificare la reale consanguineità con lo stesso. In particolare, il legale del genitore aveva incaricato un’agenzia di investigazioni che nell’ambito delle indagini era riuscita a raccogliere due mozziconi di sigaretta fumati e gettati per terra dal figlio ignaro di essere osservato attentamente in ogni minimo gesto anche il più banale. Lo stesso, venuto a conoscenza del fatto soltanto al momento della domanda di disconoscimento della paternità promossa dal padre, si è rivolto al Garante per la protezione dei dati personali presentando reclamo concernente il trattamento di dati personali genetici che lo riguardano. Innanzitutto, il reclamante ha rappresentato che a sua insaputa è stato svolto un test immunoematologico al fine di accertare la compatibilità genetica ( c.d. test sulla variabilità individuale) e dall’esito del quale è emerso che i due soggetti non appartenevano alla linea maschile di una stessa famiglia e che, quindi, i sospetti dell’attore erano fondati. Sulla base di questi fatti il reclamante richiedeva al Garante di accertare l’illiceità della raccolta e del trattamento dei dati suddetti e di adottare ogni opportuna iniziativa intesa alla declaratoria di inutilizzabilità dei dati genetici all’interno del giudizio pendente e di ogni ulteriore attività di trattamento dei dati da parte del padre, dell’agenzia investigativa e dell’avvocato che aveva incaricato tale attività e che disponga altresì la distruzione dei campioni biologici. I reclamati, invece, nei propri atti difensivi hanno rilevato che i trattamenti effettuati erano conformi al Codice in materia ed alle autorizzazioni del Garante e che all’epoca dei fatti, ossia nell’anno 2004 non vi era una disposizione specifica tale da condizionare lo svolgimento di test immunoematologici al consenso informato dell’interessato applicando il presupposto che permette di prescindere dall’obbligo di acquisire detto consenso in caso di trattamento di dati sensibili effettuato per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ( art.26, comma 4, lett.c del Codice del Garante). Per la risoluzione del caso, occorre tenere presente la disciplina per la tutela dei dati genetici, ai quali, pur rientrando nella più ampia disciplina del trattamento dei dati sensibili, il legislatore ha riservato particolare attenzione per la natura delicata delle informazioni, tale da giustificare un regime differenziato e soprattutto più attento alle peculiari implicazioni che si possono porre rispetto alla tutela degli interessati. Fino al 30 marzo 2007 trovava applicazione l’autorizzazione generale n.2/2002 del Garante al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, integralmente confermata dalle successive autorizzazioni n.2/2004 e n.2/2005 e a partire dal 1° aprile 2007, l’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciata dal Garante il 22 febbraio 2007 e prevista dall’art. 90 del Codice. Nello specifico, l’autorizzazione del 2002 disponeva che “il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione”, dettando alcune disposizioni che consentivano di ritenere autorizzato per finalità probatorie in sede giudiziaria il solo trattamento dei dati genetici dei quali fosse già stato effettuato lecitamente, sulla base dell’informativa e del consenso, un trattamento per fini di prevenzione, diagnosi o terapia nei confronti dell’interessato, ovvero per finalità scientifica. Occorre sottolineare che neppure nell’ambito del giudizio di disconoscimento della paternità poteva essere effettuato da parte dell’autorità giudiziaria un test genetico, volto a definire un rapporto di consaguineità, su campioni biologici prelevati all’interessato senza il suo consenso. Del pari, l’autorizzazione del 2007 subordina il trattamento dei dati genetici all’informativa che va resa all’interessato e che deve contenere elementi ulteriori a quelli previsti dall’art.13 del Codice ovvero informazioni aggiuntive laddove il trattamento consista nel test sulla variabilità individuale volto ad accertare la paternità o la maternità. Per questi delicati trattamenti è necessario, quindi, acquisire il consenso informato dell’interessato manifestato previamente e per iscritto, tranne il caso in cui il predetto trattamento risulti indispensabile per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, imponendo anche il rispetto delle autorizzazioni generali n.4 e 6 /2005 sul trattamento di dati da parte di liberi professionisti e di investigatori privati. Quest’ultima situazione non ricorre nel caso esaminato in quanto l’indagine sulla compatibilità genetica avviata prima dell’inizio del processo non aveva una valenza determinante come confermato dal Tribunale nell’aver disposto una consulenza tecnica volta all’accertamento della paternità. In conclusione, sulla base di tali discipline normative il trattamento dei dati personali genetici in epoca sia precedente e sia successiva alla data del 30 marzo 2007 non può essere considerato lecito per il Garante.

di: Stefania SBRESSA AGNENI

No ai Test Sulla Paternità Senza il Consenso del Figlio.

lunedì, settembre 7th, 2009

Se non è indispensabile in sede giudiziaria, non si può effettuare il test sulla paternità e maternità senza il consenso del figlio. Il principio è stato ribadito dall’Autorità per la privacy affrontando il caso di un genitore, il quale, nell’ambito di indagini avviate per verificare l’effettiva consanguineità, aveva effettuato un’analisi genetica ad insaputa del figlio.

Su incarico del legale del genitore, un’agenzia di investigazioni aveva infatti raccolto due mozziconi di sigaretta gettati dal figlio maggiorenne. I campioni organici rilevati erano poi stati sottoposti, in segreto e senza informare l’interessato, a test per appurare la compatibilità genetica tra figlio e genitore. Venuto a conoscenza del fatto al momento della richiesta di disconoscimento di paternità presentata dal padre in tribunale, il figlio si era rivolto al Garante. La società d’investigazione e l’avvocato si erano difesi affermando che la legge garantirebbe la possibilità di effettuare analisi genetiche senza richiedere il consenso dell’interessato, qualora si tratti di difendere o far valere un diritto in sede giudiziaria.

L’Autorità ha ritenuto invece violati i diritti del figlio e ha vietato al genitore e al suo legale l’ulteriore trattamento dei dati genetici illecitamente raccolti.

Il Garante ha innanzitutto ricordato che la raccolta e il trattamento dei dati genetici può avvenire esclusivamente con il consenso informato, “manifestato previamente e per iscritto”, dell’interessato. Si può derogare all’obbligo del previo consenso per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ma solo nel caso in cui l’accertamento sia assolutamente “indispensabile” e venga svolto nel rispetto delle regole fissate dal Garante. In particolare, l’obbligo di sottoporre all’interessato una specifica informativa nel caso in cui l’analisi dei suoi dati genetici sia volta ad accertare la maternità o paternità.

“Il test di paternità senza consenso del figlio è possibile in sede giudiziaria solo se indispensabile e svolto nel rispetto delle regole” - ha affermato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento.
“Nella vicenda esaminata dall’Autorità sono emerse diverse violazioni. Dal punto di vista sostanziale, l’accertamento effettuato dal genitore non è risultato essere, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso legale che lo assisteva, indispensabile a fini della tutela di un suo diritto in sede giudiziaria: circostanza questa che imponeva, di conseguenza, l’acquisizione del consenso del figlio.
Dal punto di vista formale, non è stata fornita all’interessato l’ informativa relativa ai test sulla paternità o la maternità“.

da: http://consulenzaprivacy.blogspot.com