Il test di paternità senza consenso del figlio è possibile in sede giudiziaria solo se indispensabile e svolto nel rispetto delle regole. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali affrontando il caso di un genitore che nell’ambito di indagini avviate per verificare l’effettiva consanguineità, aveva effettuato un’analisi genetica ad insaputa del figlio. Su incarico del legale del genitore, un’agenzia di investigazioni aveva infatti raccolto due mozziconi di sigaretta gettati dal figlio maggiorenne. I campioni organici rilevati erano poi stati sottoposti, in segreto e senza informare l’interessato, a test per appurare la compatibilità genetica tra figlio e genitore.
Venuto a conoscenza del fatto al momento della richiesta di disconoscimento di paternità presentata dal padre in tribunale, il figlio si era rivolto al Garante. La società d’investigazione e l’avvocato si erano difesi affermando che la legge garantirebbe la possibilità di effettuare analisi genetiche senza richiedere il consenso dell’interessato, qualora si tratti di difendere o far valere un diritto in sede giudiziaria. L’Autorità ha ritenuto invece violati i diritti del figlio e ha vietato al genitore e al suo legale l’ulteriore trattamento dei dati genetici illecitamente raccolti.
Il Garante ha innanzitutto ricordato che la raccolta e il trattamento dei dati genetici può avvenire esclusivamente con il consenso informato, “manifestato previamente e per iscritto”, dell’interessato. Si può derogare all’obbligo del previo consenso per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ma solo nel caso in cui l’accertamento sia assolutamente “indispensabile” e venga svolto nel rispetto delle regole fissate dal Garante. In particolare, l’obbligo di sottoporre all’interessato una specifica informativa nel caso in cui l’analisi dei suoi dati genetici sia volta ad accertare la maternità o paternità.
Da Cittadino Lex
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