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Gli accertamenti di Paternità

domenica, luglio 4th, 2010

Un’accertamento genetico di paternità è quanto di più avanzato oggi esista per provare l’esistenza di relazioni biologiche tra due o più individui.

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Ognuno di noi eredità un proprio patrimonio genetico dai suoi rispettivi genitori biologici. Questi infatti “trasmettono” al figlio ciascuno il 50% del proprio DNA. I test genetici si basano proprio su questo principio: un figlio avrà metà del proprio DNA in comune con il suo padre biologico e metà in comune con la sua madre biologica. Rare mutazioni a parte, se così non fosse, significa che quei genitori non sono il padre e la madre biologici di quella persona.

Se il profilo genetico del figlio e del padre differiscono per due o più caratteri genetici, si potrà concludere che la probabilità di paternità è dello 0% (esclusione di paternità).

Se i due profili genetici sono invece compatibili, attraverso complicati calcoli statistici si arriverà ad ottenere una probabilità di paternità che, di norma, è sempre molto vicina al 99,99%. Questa percentuale sarà tanto più vicina al 100% quante saranno le “porzioni” del DNA analizzato. Testando 15 regioni del DNA, il campione del figlio, del presunto padre e della madre, si può giungere ad una probabilità di paternità superiore al 99,999%.

Questo valore indica che il padre presunto è “praticamente” il padre biologico e non potrà mai raggiungere il 100% matematico, come nei casi di esclusione di paternità, ma ciò non è necessario: nella giurisprudenza Italiana infatti la paternità è da considerarsi come “praticamente certa” ove la probabilità di paternità superi il valore del 99,8%.

Nella scelta di un laboratorio di analisi genetiche è di fondamentale importanza affidarsi a personale competente affiancato da tecnologie all’avanguardia. L’accreditamento ISO17025 è prova concreta della massima qualità ed affidabilità.

Accreditamento è sinonimo di esperienza e competenza tecnica. Tutto lo staff della società ha almeno 7 anni di esperienza in tema di test del DNA. L’ Accreditamento è un processo che, rispettando rigidi criteri e procedure in accordo con gli standard di qualità internazionali, permette di validare la competenza tecnica di un laboratorio. In tutto il mondo l’accreditamento ISO17025 è considerato come unico elemento di valutazione circa l’affidabilità di una struttura di analisi. A differenza di una semplice certificazione, questo, impone un monitoraggio ed ispezioni sistematiche continue, sull’operato e i materiali impiegati, da parte di organismi indipendenti.

E’ per fornire ai nostri clienti - Certezze nell’Eccellenza del Servizio - che il nostro laboratorio è accreditato ISO17025.

La garanzia di qualità che offriamo ai nostri Clienti è ulteriormente rafforzata dalla rigida riservatezza che copre tutto il processo di testing e a cui tutto il personale è strettamente vincolato.

Il nostro instancabile impegno, per garantire un servizio di qualità sempre all’avanguardia, ci viene ricompensato dalla completa soddisfazione dei nostri Clienti.

Paternità.eu Italia

Per maggiori informazioni: blog informativo test di paternità , test di paternità info

Come accertare la paternità tramite DNA.

sabato, giugno 19th, 2010

Molti, per necessità o anche per semplice curiosità, si sono sempre chiesti come funzionasse un test della paternità. In genere, soprattutto negli ultimi anni lo fanno molti extracomunitari che voglionoil ricongiungimento familiare. Ma per la maggior parte si tratta di persone o coppie con dubbi sull’origine del figlio. Spesso (circa il 20 per cento dei casi) i dubbi di un genitore si sono rilevati fondati, almeno così affermano i laboratori di analisi.
Sembra qualcosa di assolutamente misterioso e quasi inspiegabile questo tipo di esame. Come è possibile capire, dalla semplice analisi di cellule del DNA, che un bambino ed un uomo sono figlio e padre?

Il test di paternità non è invasivo e viene effettuato tramite un semplice prelievo di sangue per l’analisi del DNA. Le cellule che si vanno a studiare sono quelle estratte dai linfociti del sangue periferico, da cellule presenti nelle urine o anche tramite l’analisi di altri campioni biologici estratti e confrontati da padre a figlio

Il test di paternità si può effettuare anche prima della nascita del bambino?
Sì, con cellule ricavate dal prelievo dei villi coriali e del liquido amniotico

Ma come funziona tecnicamente?
Sappiamo che il DNA è costituito da strutture filamentose, dette cromosomi distribuite in 23 coppie.
Quando un bambino viene concepito, inevitabilmente prenderà parte del patrimonio cromosomico del padre e parte dalla madre nella misura del 50% ciascuno. In effetti, i due gameti si ripristinano riformando le 23 coppie di cromosomi di cui è costituito il DNA.
Fatta questa premessa è facile capire come funziona un test di paternità. Se vengono estratti dalla madre e dal figlio dei marker ed esaminati mettendoli a confronto con i marker del presunto padre, si può essere certi se quel bambino è figlio di quell’uomo.
Se 2 o più marker non corrispondono il soggetto non è da ritenersi padre del piccolo.

Possono risultare errori dal test del DNA di paternità?
L’elevato numero di marker genetici presenti e la loro distribuzione sui loci cromosomici permette di evitare errori e mostrare il risultato del test come affidabile. Il test viene effettuato prelevando del sangue degli individui, oppure tramite il prelievo di saliva con tamponi sterili.

L’attendibilità dell’esame è molto elevata, ma comunque non è possibile escludere una minima percentuale di errore che può essere di natura casuale: scambio di campioni o anche la cattiva conservazione degli stessi.
Altri agenti di cui tener conto nella possibilità d’errore sono quelli legati ad un’imperfetta valutazione dei campioni che non dipende da personale umano. Può capitare, infatti, che durante l’analisi alcuni alleli, detti silenti, non vengano tracciati in modo adeguato e che conducano ad un test che esclude la paternità, quando questa, in realtà, può davvero esserci.

Quando l’operatore del test si trova di fronte a questo fenomeno, pur non sapendo in realtà di cosa si tratti, può ripetere il test utilizzando metodi alternativi per essere più sicuri ed avere la massima certezza di un test negativo.
Il test può anche risultare non preciso a causa di mutazioni genetiche. Può salire il dubbio che se ne sia verificata almeno una, anche quando un solo marcatore non risulti compatibile. A tal proposito si esegue il test con l’utilizzo di più marcatori che confermano, o meno, la paternità. L’affidabilità dei test, eseguiti a regola d’arte, è di oltre il 99,99 per cento. Dato che la metodologia di analisi è basata sulla statistica, il 100 per cento non si raggiunge mai, per ragioni matematiche, ma per avere la certezza basta che il risultato superi il 99,72 per cento.

Dove e come effettuare il test
Per l’analisi, in commercio, sono stati introdotti dei kit appositi per la valutazione, ma è sempre bene rivolgersi a centri specializzati che possono tener conto anche della valutazione e presenza di eventuali errori o imprevisti come quelli degli alleli silenti.
I nuovi macchinari sono molto sofisticati ed utilizzando sequenziatori che cercano di minimizzare al minimo la presenza di errori.
Molti siti internet offrono test di paternità. Il cliente può richiedere il kit per il prelievo dei campioni, raccogliere la propria mucosa della bocca, quella del presunto figlio e della madre e spedire tutto all’indirizzo indicato sul sito. Il responso si riceve via web, con riservatezza, ma i test fatti via internet hanno solo un valore informativo. Perché il test di paternità sia valido come prova in tribunale, il prelievo dei campioni deve essere eseguito in un laboratorio.

Cosa dice la legge
Il riconoscimento e il disconoscimento di paternità sono regolati dall’articolo 235 del Codice civile. Una sentenza della Corte di cassazione (266 del 2006) ha stabilito che il risultato del test di paternità basato sul dna è da solo sufficiente per il riconoscimento o il disconoscimento di un figlio. Per prelevare campioni di cellule da un minorenne è necessario il consenso di entrambi i genitori (o del tutore legale). Nel caso di figlio maggiorenne è lui a decidere.
Se un padre fa il test all’insaputa della madre del bambino, non commette alcun reato, perché la potestà genitoriale si esercita separatamente. Ma il risultato non può essere usato in tribunale

da: PianetaMamma di: Antonella diLorenzo
Maggiori info: www.paternita.eu

Test di Paternità: è boom. Il monito degli esperti: non si gioca con le emozioni.

domenica, giugno 13th, 2010

Il mercato dei test di paternità è in continua crescita. Aumentano le richieste negli ospedali, nei laboratori privati, e su internet.

Per aiutarci al fare chiarezza in questa oscura quanto delicata materia, abbiamo posto qualche domanda al direttore di Paternità.eu, espressione italiana di uno dei leader internazionali nei test di genetica forense.

Direttore, di cosa si occupa la vostra struttura? Come rientrano nel vostro operato gli accertamenti di paternità?

“Paternità.eu Italia è operativa dal 2006, è l’espressione italiana di un network di esperti e laboratori che si occupano di ricerca in campo genetico. Abbiamo team che si occupano di ricerca, altri di clinica. Il nostro core business è rappresentato dalla genetica impiegata a fini di identificazione. Non solo identificazione umana ma anche di animali e vegetali. In campo veterinario, ad esempio, per la definizione di un pedigree le analisi genetiche sono molto utili. In campo alimentare altrettanto: siamo in grado di determinare se, ad esempio, una partita di frutta e verdura è effettivamente della varietà che viene dichiarata. In ambito umano i test genetici sono sempre più importanti. Ci aiutano ad esempio a determinare la predisposizione a specifiche malattie genetiche ed ad agire in forma preventiva e ci sono utili anche per l’identificazione. In caso di eredità controverse, ad esempio, è di fondamentale importanza individuare chi siano gli effettivi eredi legittimi del de cuius. Nelle procedure di ricongiungimento familiare per immigrati è obbligatorio poter dimostrare la relazione biologica esistente tra l’immigrato e la prole che si intende appunto ricongiungere con lui e che risiede nella terra d’origine. I test di paternità rappresentano soltanto una delle finalità di un’analisi genetica per scopi di identificazione; rappresentano il modo più preciso e facile per dimostrare l’esistenza di un qualunque tipo di relazione di parentela biologica tra due soggetti, quest’esigenza può derivare anche da curiosità o anche da motivazioni mediche.”

Perchè un vero e proprio boom di test di paternità fai da te?

“Fino a qualche anno fa per estrarre un profilo di DNA si utilizzava una tecnica nota come analisi dei poliformismi da lunghezza dei frammenti di restrizione (RFLP): metodica complessa, dal procedimento relativamente lungo, non sempre precisa e che oltretutto richiedeva quantitativi di DNA notevoli. L’unico modo per ottenere una quantità sufficiente di DNA per estrarne un profilo era tramite campioni di sangue. Fino a qualche anno fa le potenzialità offerte dalle analisi del dna erano sconosciute ai più ma ancora oggi molti tra i non addetti ai lavori non ne conoscono le opportunità offerte. I laboratori in grado di analizzare il DNA erano pochi ed i costi molto elevati. Oggi invece siamo dotati di apparati completamente automatizzati che permettono di estrarre un profilo DNA per fini di identificazione a partire da quantitativi di DNA davvero minimi, con livelli di precisione altissimi e costi operativi relativamente bassi. Oggi, inoltre, è sufficiente un campione di saliva per estrarne un profilo DNA del soggetto cui appartiene.
Avendo fiutato il business molti sono i laboratori o presunti tali che offrono, anche online, test di paternità. La maggior parte di questi cercano di guadagnare speculando su tematiche così delicate come quelle implicate nell’esecuzione di un test genetico di paternità o parentela. Il vero problema è rappresentato dalla spesso poca affidabilità di questi fornitori che nella stragrande maggioranza non sono nemmeno laboratori di analisi. Molti di questi sono semplicemente intermediari tra l’utente finale ed un laboratorio. La maggior parte non sono nemmeno italiani anche se pubblicano sui loro siti web indirizzi di fantomatici laboratori sul territorio quando sono in realtà caselle postali o indirizzi di corrispondenza.”

Anche Paternità.eu vende i suoi test online. Come fare per scegliere il partner ideale al quale affidarsi?

“Si, anche noi proponiamo i nostri accertamenti online. Abbiamo un sito ricco di informazioni e consigli tramite il quale ci possono essere rivolte domande, o richieste per l’esecuzione della maggior parte delle nostre analisi. Ai nostri clienti rispondiamo direttamente e forniamo sempre una consulenza preliminare sulle modalità di esecuzione delle analisi, sui rischi e sui risultati ottenibili così come sugli obblighi di legge. Il nostro è un laboratorio accreditato ISO17025 e lo comunichiamo con orgoglio ai nostri clienti. Questo accreditamento certifica la competenza tecnica di tutto il nostro personale in materia di analisi del dna; siamo soggetti a verifiche periodiche da parte di organismi di certificazione esterni e siamo tenuti a seguire rigide procedure per garantire la massima qualità. Tutto questo è riconosciuto a livello internazionale. Il mio personale consiglio, nel momento della scelta di un partner al quale affidarsi per il proprio accertamento di paternità, è quello di cercare una struttura che sia almeno accreditata ISO17025. Spesso si è allettati dal prezzo conveniente ma qui stiamo parlando di esiti che possono cambiare la vita: è bene essere prudenti.
Gli apparati che impieghiamo per le analisi sono totalmente automatizzati con un costo di centinaia di migliaia di euro per l’uso dei quali è necessario personale altamente qualificato, non tutti i laboratori possono accedere a queste specifiche.
La mia non vuole essere una promozione alla nostra struttura ma solo un mettere in guardia verso tutte quelle realtà dalla dubbia preparazione tecnica che spesso non eseguono neanche direttamente le analisi. La maggior parte degli istituti di medicina legale dei principali ospedali italiani sono in grado di eseguire accertamenti di paternità, meglio affidarsi a loro piuttosto che a strutture più o meno improvvisate, senza accreditamenti e certificazioni, spesso nemmeno italiane.”

Per maggiori informazioni: Paternità.eu Italia www.paternita.eu

Corte di Cassazione: i nonni determinanti per la dichiarazione di paternità

venerdì, giugno 11th, 2010

Le dichiarazioni dei nonni, contenenti implicite affermazioni sulla paternità del proprio figlio, possono essere valutate come prova nella dichiarazione giudiziale di paternità. Questo è il principio stabilito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9727 del 23 aprile – 3 maggio 2010, in base alla quale la frase “Siamo diventati nonni giovani”, pronunciata alla presenza di testimoni, dai genitori del presunto papà, è stata ritenuta elemento fondante del riconoscimento della filiazione naturale.

I giudici della Cassazione hanno motivato tale decisione affermando che l’art. 269 c.c. non pone alcun limite in ordine ai mezzi di prova di cui il giudice dispone per addivenire alla dichiarazione di paternità, anche quando vi sia il rifiuto ingiustificato del soggetto di sottoporsi ai test ematologici, come nel caso in questione, trattandosi, nella specie, di valutare non della legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche del dna, ma soltanto se, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta di non prestare il consenso sia lecito trarre argomenti di prova.

In questo particolare procedimento i vasti poteri istruttori concessi al giudice gli consentono di basare il rapporto di filiazione anche attraverso elementi probatori del tutto indiziari ed in assenza di prove specifiche circa i rapporti sessuali tra le parti: infatti, la prova della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo ed anche mediante la valorizzazione di elementi presuntivi che presentino i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.

Né tantomeno si può affermare che il principio della libertà della prova di cui all’art. 269 secondo comma c.c., si ponga in contrasto con l’art. 30 ultimo comma della Costituzione. Tale norma consente al legislatore ordinario di fissare i limiti dell’indagine sulla presunta paternità, atteso che questa disposizione costituzionale, da coordinarsi con il primo comma dello stesso art. 30 Cost. sulla tutela dei figli anche se nati fuori dal matrimonio, trova adeguata attuazione, per quanto riguarda le limitazioni attinenti al regime probatorio, nell’ultimo comma del citato articolo 269 c.c., il quale sottrae al giudice la possibilità di fondare il suo convincimento sulla sola dichiarazione della madre o sulla esistenza di rapporti fra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento.

Se è pur vero, quindi, che il convincimento del giudice non si può basare sulle sole dichiarazioni della madre, in ossequio all’art. 269 c.c., in assenza di un riscontro oggettivo circa l’effettivo concepimento, è altrettanto indubbio che questi possa desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti ex art. 116 c.p.c.

Nel caso in questione, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto di pronunciarsi in ordine al riconoscimento di paternità, desumendo argomenti di prova dal comportamento processuale degli stessi soggetti, ritenendo la fondatezza della domanda basata principalmente sulla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in adeguata correlazione con quanto affermato dalla madre, e soprattutto con le dichiarazioni dei nonni paterni.

La Suprema Corte, confermando la sentenza dei giudici di merito, ha accolto le motivazioni della Corte di Appello sottolineando, ancora una volta, che il principio della libertà della prova, nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità, non può tollerare surrettizie quanto apodittiche limitazioni.

Avv. Tiziana Izzo – Segretario A.M.I. Salerno – da AmiAvvocati.it

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Al Museo di Storia Naturale il progetto didattico “Esploriamo il DNA”

venerdì, giugno 11th, 2010

04-06-2010
Nelle scorse settimane si è svolta, a richiesta delle scuole e con il consueto successo e apprezzamento, la quinta edizione di “Esploriamo il DNA” il progetto didattico organizzato dal Museo di Storia Naturale di Ferrara che, pur nelle minime disponibilità finanziare, è riuscito a procurare i kit didattici prodotti negli USA, necessari a garantire anche quest’anno la realizzazione del progetto curato da Emanuela Cariani. Grazie alla preziosa collaborazione del Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare dell’Università di Ferrara che si è reso disponibile ad ospitare l’iniziativa, quest’anno le attività si sono svolte al mammut, nell’ ampio e attrezzato laboratorio didattico della Sezione di Biochimica e Biochimica Clinica.
La speciale collocazione operativa ha permesso ai 117 ragazzi, che con i loro insegnanti hanno aderito alla proposta, di simulare al meglio l’ esperienza scientifica in un contesto deputato, di prendere confidenza con delicati strumenti e attrezzature di precisione, ma anche di avere un primo approccio con l’ambiente d’ateneo. Il progetto è finalizzato infatti a favorire, oltre alla conoscenza e sperimentazione delle biotecnologie più attuali, un più consapevole orientamento universitario.
Un intento, quello di stimolare un approccio diretto e concreto alle tecniche di ricerca e azione in ambito scientifico, perseguito fortemente in un contesto quale l’attuale che più che mai richiede competenze e specializzazioni scientifiche e tecnologiche, che per contro deve registrare l’incomprensibile mancata indizione della XX Settimana della Cultura Scientifica da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Un appuntamento consolidato e atteso da scuole e istituzioni preposte, per promuovere e valorizzare iniziative divulgative e sperimentali dedicate.
Sette le scolaresche degli istituti di secondo grado superiore di Città e provincia che, con le biologhe dell’Associazione Didò: Elena Cason, Valeria Balboni e Federica Gennari, hanno potuto sperimentare una o entrambe le biotecnologie che permettono di estrarre da poche gocce di saliva il Dna genomico umano ossia il progetto biologico che rende unico ogni individuo, o di frammentare con gli enzimi di restrizione la sequenza del Dna per ottenere un’impronta, unica e inconfondibile, rendendola visibile e comparabile con l’elettroforesi. Proprio come avviene in medicina forense per i test di paternità o nei RIS per l’individuazione del colpevole attraverso l’analisi del materiale organico raccolto sulla scena di un crimine. E ancora, per comprendere come si procede nello studio delle somiglianze e divergenze genetiche tra gli organismi, e nell’ applicazione alle diverse discipline scientifiche dall’antropologia alla botanica, alla paleontologia, all’agro-alimentare, alla zoologia.
Hanno vissuto un intenso e coinvolgente giorno da biotecnologi gli allievi:
> del Liceo Scientifico “Don Minzioni” di Argenta, con le insegnanti Angela Pallara, Mara Donati, Angela Gallini
Hafida Arif, Esther Chantal Caivano, Ilham Cherkane, Giacomo Chiccoli, Ambra Fabbri, Gabriele Farneti, Riccardo Felletti Morelli, Arjel Hena, Fabjola Hoxha, Francesco Malaguti, Monica Mingozzi, Andrea Rossato, Marco Russo, Filippo Sandri, Andrea Tebaldi, Arianna Trentini, Francesca Viriglio della Classe 3^A

e Karin Arigò, Jessica Barbieri, Giulia Bragaglia, Mauro Budini, Ilaria Calzolari, Enrico Cavazzuti, Jacopo Cervi, Michele Donati, Andrea Giacometti, Martina Mancini, Caterina Mesini, Laura Orlandi, Sara Pecoraro, Veronica Pugliese, Riccardo Righini, Alessandro Tagliati, Francesco Tampieri, Giorgia Tebaldi, Amanda Travasoni, Raffaella Trombetta, Ester Verlato della Classe 4^B

> del Liceo Scientifico “Levi – Civita” di Codigoro, con l’insegnante Silvia Gennari
Denise Bellotti, Annalisa Bertelli, Emiliana Carli, Sara Carli, Valentina Faccini, Federico Fantini, Gessica Ferroni, Cecilia Finessi, Gaia Finessi, Linda Finessi, Alice Mangolini, Giulia Napolano, Sara Patella, Veronica Petrucci, Ottavia Stagni, Giulia Tagliati, Melissa Tomasi, Giulia Tuffanelli, Claudia Turola, Michele Virdis della Classe 5^C

e Stefania Bellotti, Elena Bersanetti, Denise Cantelli, Patrizia Carli Ballola, Eleonora Cenacchi, Lisa Della Valle, Cinzia Felletti, Chiara Fogli, Elena Oratelli, Valentina Paglialunga, Arianna Polmonari, Gloria Ronconi, Sara Serraino, Linda Strenghetto, Valentina Tomasi, Anna Tannini della Classe 5^D

> dell’ ITIS “Copernico – Carpeggiani” di Ferrara, con le insegnanti Anna Maria Gavioli e Giovanna Scabbia,
Michael Ambrosini, David Bejo, Luca Benetti, Alessio Canelli, Carlo Cavazzini, Nicola Farinella, Mattia Ferro, Riccardo Grassi, Nicholas Maestri, Francesco Marangon, Davide Mecenero, Elia Rimondi, Luca Rizzi, Alessandro Rossi, Luca Salinitro, Laura Sangiorgi della Classe 2^C

e Luca Albani, Ardit Alushi, Jacopo Aneghini, Eugenio Ballardini, Enrico Baricordi, Diego Beccati, Matteo Bergami, Mirko Borghi, Emanuele Brandoli, Francesco Bregola, Michael Brina, Francesco Cervellati, Raffaele Cirillo, Andrea Ghirardi, Enrico Ghisi, Mirco Guarnieri, Giacomo Magagnoli, Luca Maggi, Andrea Mancinelli, Luca Marcomin, Nicola Massarenti, Riccardo Mazza, Stefano Moretti, Marco Squarzoni, Michele Tamassia, Angelo Visentini, Saverio Zappaterra della Classe 2^G.

(testi a cura del Museo di Storia naturale, da CronacaComune.it)

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Il padre non riconosce il mio bambino: cosa faccio?

venerdì, aprile 9th, 2010

Gentile Avvocato,
mi trovo nella condizione di aspettare un figlio, ma so che il padre non lo vorrà riconoscere.
A questo proposito vorrei sapere:
1) quando posso avviare la richiesta di riconoscimento di paternità, prima o dopo la nascita?
2) a chi devo rivolgermi in prima istanza per intraprendere quest’azione legale?
3) in media, quanto possono durare questo tipo di cause e che costi hanno?
4) se, richiesto il test del DNA, Tizio rifiuta di sottoporvisi, il giudice potrebbe ragionevolmente presupporre che il padre sia Tizio e, dunque, riconoscerlo come tale?
La ringrazio per l’attenzione.
P.

Gentile Lettrice,
il caso da Lei segnalato rientra nelle previsioni degli artt.269 e ss. del Codice Civile che prevedono le ipotesi relative alla “dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale”.
Si tratta di un’azione giudiziaria da proporre nei confronti del padre del nascituro il cui scopo è quello di accertare il suo stato di genitore naturale del bambino, con tutti i diritti e doveri che ne scaturiscono (art.277 del codice civile).
Rispondo per ordine alle Sue domande:
1) l’art.270 del codice civile prevede che l’azione di riconoscimento di paternità naturale possa essere promossa dal genitore che ha la potestà sul minore. Questo significa che Lei può iniziare l’azione non appena nasce il bambino, in quanto è l’unica ad averne la legittima rappresentanza. L’azione è imprescrittibile e può essere promossa in qualsiasi tempo.
2) L’azione deve essere esercitata davanti al Tribunale territorialmente competente;
3) Date le note lungaggini della Giustizia civile, non sono in grado di poter definite i tempi, perché ciò dipende da molti fattori (ad esempio il livello di difficoltà delle prove, il carico pendente innanzi a questo o a quel Tribunale, le eccezioni sollevate dalla controparte ecc. ecc.). Per quanto riguarda i costi, per gli stessi motivi, anche qui non si può fare un preventivo certo, però tenga presente che il cittadino non abbiente (cioè con un reddito imponibile annuo inferiore ad euro 10.628,16), può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato: se Lei si trova in questa situazione, sceglie l’avvocato e la sua parcella sarà pagata dallo Stato, come tutte le spese occorrenti.
4) L’art.269, 2° comma, prevede che la prova della paternità o maternità naturale può essere data con qualsiasi mezzo, anche se la sola dichiarazione della madre e l’esistenza di rapporti tra questa ed il presunto padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale (art.269, ultimo comma del codice civile). La prova del DNA è quella che ultimamente ha assunto il rango di prova principe per l’accertamento della paternità o maternità naturale. Ovviamente, in mancanza di questa – che deve essere da Lei proposta quale 1° mezzo di prova – il rifiuto opposto dal soggetto che non intende sottoporsi, sarà ovviamente valutato dal Tribunale a suo sfavore, così come sancito da un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione che qui di seguito segnalo: “ … Il comportamento processuale della parte può costituire anche unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice e non solo elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo. In partico-lare, a proposito della dichiarazione giudiziale di paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi a indagini genetico-ematologiche costituisce comportamento valutabile dal giudice, ai sensi dell’art.116, comma 2, c.p.c. e anche in assenza di prova certa, difficilmente acquisibile, di rapporti sessuali fra le parti, consente al giudice di desumere la prova della paternità da tale rifiuto, traendone la dimostrazione anche unicamente da detta condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in correlazione con le dichiarazioni della madre…” (Cassazione civile , sez. I, 09 aprile 2009, n. 8733).
Saluti ed auguri per una felice risoluzione della Sua vicenda.
Avv. Antonio Dello Preite

da: http://www.luceraweb.eu/

Addio al pap-test, i controlli sul Dna

sabato, febbraio 13th, 2010

MARCO ACCOSSATO

TORINO
Addio pap-test, contro i tumori al collo dell’utero arriva un esame più efficace: l’analisi del Dna. Per la prima volta uno studio condotto in nove centri di screening italiani su un campione di 94 mila 370 donne ha dimostrato che l’esame sul Dna del papilloma virus previene un numero superiore di tumori in confronto al tradizionale test citologico. Praticamente la totalità, e tutti sul nascere. La differenza sta nel fatto che l’analisi dell’«impronta» del virus consente di individuare con grande anticipo eventuali lesioni ancora nella fase pre-cancerosa. Perciò, da oggi - concludono i ricercatori - «il test dell’Hpv può diventare lo strumento principale di screening per la diagnosi precoce nelle donne di età pari o superiore ai 35 anni».

Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica «Lancet Oncology»: realizzato nei centri screening di Torino, Trento, Padova, Verona, Bologna, Imola, Ravenna, Firenze e Viterbo, ha avuto come capofila il Centro per l’epidemiologia e la prevenzione oncologica dell’ospedale San Giovanni Antica Sede-Molinette di Torino. Uno studio randomizzato, coordinato dall’epidemiologo Guglielmo Ronco: «La nostra ricerca - annuncia il dottor Ronco - è la prima a mostrare una maggiore efficacia del test dell’Hpv rispetto al pap-test nel prevenire i tumori invasivi, in un Paese sviluppato dove lo screening citologico si utilizza da anni e i tumori avanzati sono già estremamente rari tra le donne che aderiscono questi screening».

L’esame del Dna può fare di più della «vecchia» tecnica. Soprattutto, molto prima.

Lo studio italiano si è svolto in due fasi, partite tra marzo e dicembre 2004 su migliaia di donne fra i 25 e i 60 anni: tutte sono state invitate a sottoporsi al controllo nei nove centri di ricerca italiani. «In ognuna delle due fasi - spiegano i ricercatori - le donne sono state assegnate casualmente ai due gruppi: nella prima, a un gruppo è stato effettuato il pap-test mentre le altre sono state sottoposte sia al pap-test sia all’analisi dell’Hpv. Nella seconda fase, un gruppo è stato sottoposto solo al pap-test, l’altro solo al test Hpv.

I risultati sono inequivocabili: al termine della prima serie di esami e del primo confronto i due test hanno evidenziato un numero simile di tumori invasivi: 9 nel gruppo del pap-test, 7 nel gruppo del Hpv-test associato al pap-Test. «Ma nel secondo round di esami, a distanza di tempo - sottolineano i ricercatori torinesi - nessun cancro è stato riscontrato nel gruppo sottoposto all’Hpv-test più pap-test, a fronte dei 9 rilevati nel gruppo pap-test. Il che dimostra che l’esame Hpv è più efficace perché permette di trattare con maggiore anticipo le lesioni precancerose prima che le stesse si trasformino in tumori invasivi». I risultati confermano dunque che «combinare il test Hpv con il pap-test non aumenta l’efficacia dello screening». In altre parole: «E’ sufficiente utilizzare soltanto il test Hpv».

Lo studio coordinato dall’epidemiologo torinese è andato oltre il raffronto fra i due tipi di esame. Ha permesso di scoprire di più: ha consentito anche di individuare la fascia d’età per la quale è opportuno sostituire il pap-test con il test dell’Hpv: «E’ nelle donne più giovani che la maggiore sensibilità del secondo esame porta a individuare un alto numero di lesioni, anche se le ragioni non sono del tutto chiare». Il che ha però una conseguenza positiva immediata: consente di evitare interventi chirurgici per rimuovere lesioni già formate. «Intervenire chirurgicamente su lesioni che avrebbero potuto scomparire con un diagnosi precocissima porta a un eccesso di trattamento e a un aumento del rischio di complicazioni in gravidanza».

Alla luce dei risultati di questo studio sta per partire, sotto la guida dello stesso dottor Ronco, e per i prossimi tre anni, il primo progetto nazionale di utilizzo del Dna per i test di screening. Si comincia da Torino, Ivrea, Reggio Emilia e della Provincia autonoma di Trento. «Nel frattempo - conclude l’epidemiologo coordinatore dello studio - in laboratorio si continua: lavoriamo alla ricerca di un marker biologico per distinguere se una lesione avrà più o meno possibilità di svilupparsi, e di un criterio per sapere, caso per caso, ogni quanto sottoporre le donne al nuovo test».

da: La Stampa.it

Approfondimenti: Paternità.eu

La procedura del Test del di Paternità

mercoledì, settembre 9th, 2009

Il test DNA di paternità sta diventando sempre più determinante per studiare i legami genetici tra gli individui e allo stesso tempo è un metodo estremamente accurato e preciso per individuare le persone e le relazioni di parentela che intercorrono tra esse. Il processo stesso è portato avanti in laboratori specializzati con controlli rigorosi e regole che garantiscono assenza di contaminazione incrociata e risultati di elevata accuratezza.

Test del DNA di questo livello sono in grado di fornire con estremo grado di accuratezza qualsiasi relazione biologica che possa esistere, in modo particolare nel caso paternità controversa, dove sono fornirti sia i campioni del padre che della madre.

La preparazione per il Test DNA di Paternità e la raccolta dei campioni

Normalmente il kit per il Test del DNA di paternità viene spedito alla persona che ne ha fatto richiesta direttamente dalla società a cui è stato inoltrato l’ordine. La prima fase del test è la raccolta dei campioni di tutti coloro che si sottopongono all’esame. Nella maggioranza dei casi questo significa la madre, il padre (presunto) e il figlio in questione. I campioni sono prelevati mediante dei tamponi orali che raccolgono cellule che poi vengono fatte seccare e passate al laboratorio per le analisi.

Nella preparazione del campione, per garantire l’assoluta affidabilità dei risultati, è molto importante fare attenzione che il cotone del tampone non tocchi mai nessun’altra superficie, comprese le proprie mani e che il kit contenga sufficienti tamponi per tutte le persone coinvolte nel test. Premendo bene il tampone all’interno della guancia, dietro le labbra e nella zona della lingua si ottiene un campione il più attendibile possibile dalla bocca. In seguito si lascia asciugare il tampone per circa un’ora e poi si sigilla il campione accuratamente prima della collazione e della spedizione.

Analizzare i campioni

Dopo che i campioni sono stati raccolti ed etichettati, devono essere inviati al laboratorio per l’analisi del DNA. In questa fase, i campioni saranno esaminati singolarmente e sarà estratto il DNA dalle cellule presenti in ciascun campione e i risultati dei vari profili del DNA saranno comparati.

La persona che analizza i risultati cercherà una separazione del 50/50 tra gli alleli contenuti nel DNA del figlio e quelli trovati in suo padre e sua madre. Dal momento che si possono ereditare solamente geni che appartengono già ad uno o entrambi i genitori, non è possibile che il corredo genetico del figlio contenga alleli che non siano presenti nel DNA dei genitori. In questo modo diventa evidente l’esistenza di un legame genetico tra coloro che si sono sottoposti al test. Inoltre i risultati sono esaminati con i sistemi appropriati e si raggiunge una soluzione solo dopo aver analizzato i 16 locus che sono usati come modello per la comparazione dei corredi genetici.

Ricevere i risultati del Test DNA di Paternità

Una volta completato il test del DNA, il risultato viene inviato agli interessati via email, lettera, fax o nella modalità precedentemente concordata. Il resoconto del test del DNA dovrebbe mostrare il profilo individuale di ciascuna persona che ha sottoposto un proprio campione per il test di paternità. Il risultato dovrebbe anche esprimere la percentuale di probabilità della relazione biologica dichiarata, per esempio nel caso di test genetici di paternità la percentuale supera normalmente il 99.99%.

Non c’è dubbio a riguardo – il test del DNA è qua a dimostrarlo. Mentre da un lato la maggioranza delle persone non sa come funziona un test del DNA, probabilmente è una buona idea guadagnare sul piano della conoscenza, dando informazioni sulla modalità di funzionamento dei test e della sua influenza sulle nostre vite negli anni avvenire. Viste le crescenti richieste di database sempre più vasti e completi per la prevenzione del crimine, il test e le analisi del DNA sono destinate a rimanere per lungo tempo all’avanguardia del dibattito civile tra libertà e interessi di stato.

Le cinque cose più importanti da sapere sui test di paternità.

mercoledì, settembre 9th, 2009

Grazie alle innovazioni nel campo dell’ingegneria genetica e del DNA e una maggiore consapevolezza da parte del pubblico, mai prima d’ora c’è stata così tanta informazione sui test del DNA; tuttavia ci sono ancora moltissime idee sbagliate e non si conoscono ancora tutte le informazioni complete a riguardo.

Vi raccomandiamo di leggere con attenzione le seguenti domande che sono tra le più frequenti da parte di chi decide di intraprendere la procedura per un test del DNA.

1. Questo è il metodo più accurato per determinare relazioni biologiche?

Un test del DNA è il metodo più accurato per determinare la relazione biologica tra un presunto padre o una presunta madre e loro figlio. In passato veniva usata l’analisi dei gruppi sanguigni come metodo di screening, ma l’esame del DNA ha superato di gran lunga questo metodo in accuratezza e precisione; nel caso dei test di paternità, l’esame del DNA può dare dei risultati di esclusione certi al 100% e risultati di probabile inclusione superiori al 99.9%.

2. Che differenza c’è tra un Test di Paternità informativo e un Test di Paternità legale?

La differenza tra un Test di Paternità informativo (chiamato anche test di curiosità) e un Test di Paternità Legale non è il risultato né tantomeno il modo in cui il DNA viene analizzato. La differenza consiste nella modalità di raccolta dei campioni. Per un Test di Paternità informativo è sufficiente ordinare online un kit per il test e dopo averlo ricevuto per posta, raccogliere personalmente i campioni.

Il kit include i tamponi orali per prelevare la saliva e le cellule dalla guancia, i documenti per il consenso e per la etichettatura e un foglietto illustrativo con istruzioni, termini e condizioni. Una volta che i campioni sono stati raccolti con cura, seguendo le indicazioni richieste, si spediscono al laboratorio per le analisi e si aspettano i risultati.

Per un Test di Paternità legale, la raccolta dei campioni deve seguire una rigorosa procedura vigilata. Tutti i campioni devono essere raccolti e documentati da una terza parte indipendente, non in causa (è preferibile un medico qualificato o un’infermiera) che verificherà e autenticherà i campioni sotto la propria responsabilità.

L’effettivo risultato della paternità in termini di relazione biologica non cambia, ma è fondamentale l’identificazione dei campioni per poter dare valore legale ai risultati.

3. Come si sceglie il miglior laboratorio

Il modo più sicuro per sapere se si sta scegliendo il laboratorio giusto è quello di optare per un’azienda che usi dei laboratori accreditati di tipo ISO17025 e/o AABB. Questa è l’unica garanzia per ottenere risultati accurati di altissima qualità.

É importante anche assicurarsi che il risultato fornisca un profilo completo del DNA per tutti i 16 loci analizzati, insieme alla probabilità statistica di paternità. Un semplice risposta sì o no, non dovrebbe essere considerata sufficiente e attendibile.

4. Posso ordinare un Test di Paternità senza avere il campione della madre?

Il campione di DNA materno non è necessario per effettuare un test di paternità. Tuttavia, quando è possibile, è raccomandabile includerlo. In rari e specifici casi, infatti, il campione della madre garantisce risultati ancora più precisi, come nel caso di mutazione genetica. Molte società offrono il test alla madre compreso nel prezzo. Nel caso di residenza in Gran Bretagna è necessario un consenso riconosciuto dei genitori, così, nel caso sia esclusa la madre nell’indagine genetica, è necessario assicurasi di avere l’autorità per firmare il modulo di consenso.

5. Il DNA può essere ottenuto da campioni diversi?

É possibile estrarre il DNA da numerosi fonti come i capelli, il sangue, il liquido seminale e oggetti come mozziconi di sigaretta e fazzoletti. Il campione più comune e più sicuro da analizzare sono i tamponi orali, già citati. Nel caso in cui la persona non sia fisicamente presente, non sia in grado o non voglia donare il campione, allora esistono soluzioni alternative.

“TEST DI PATERNITA’: OCCORRE IL CONSENSO DELL’INTERESSATO” - Stefania SBRESSA AGNENI

lunedì, settembre 7th, 2009

Il Garante per la protezione dei dati personali il 27.11.2008 ha emesso un interessante provvedimento stabilendo che il test di paternità effettuato senza il consenso del figlio è possibile in sede giudiziaria solo se indispensabile e svolto nel rispetto delle regole. Il caso riguarda un genitore che in vista di promuovere una causa di disconoscimento di paternità aveva effettuato un’analisi genetica ad insaputa del figlio maggiorenne per verificare la reale consanguineità con lo stesso. In particolare, il legale del genitore aveva incaricato un’agenzia di investigazioni che nell’ambito delle indagini era riuscita a raccogliere due mozziconi di sigaretta fumati e gettati per terra dal figlio ignaro di essere osservato attentamente in ogni minimo gesto anche il più banale. Lo stesso, venuto a conoscenza del fatto soltanto al momento della domanda di disconoscimento della paternità promossa dal padre, si è rivolto al Garante per la protezione dei dati personali presentando reclamo concernente il trattamento di dati personali genetici che lo riguardano. Innanzitutto, il reclamante ha rappresentato che a sua insaputa è stato svolto un test immunoematologico al fine di accertare la compatibilità genetica ( c.d. test sulla variabilità individuale) e dall’esito del quale è emerso che i due soggetti non appartenevano alla linea maschile di una stessa famiglia e che, quindi, i sospetti dell’attore erano fondati. Sulla base di questi fatti il reclamante richiedeva al Garante di accertare l’illiceità della raccolta e del trattamento dei dati suddetti e di adottare ogni opportuna iniziativa intesa alla declaratoria di inutilizzabilità dei dati genetici all’interno del giudizio pendente e di ogni ulteriore attività di trattamento dei dati da parte del padre, dell’agenzia investigativa e dell’avvocato che aveva incaricato tale attività e che disponga altresì la distruzione dei campioni biologici. I reclamati, invece, nei propri atti difensivi hanno rilevato che i trattamenti effettuati erano conformi al Codice in materia ed alle autorizzazioni del Garante e che all’epoca dei fatti, ossia nell’anno 2004 non vi era una disposizione specifica tale da condizionare lo svolgimento di test immunoematologici al consenso informato dell’interessato applicando il presupposto che permette di prescindere dall’obbligo di acquisire detto consenso in caso di trattamento di dati sensibili effettuato per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ( art.26, comma 4, lett.c del Codice del Garante). Per la risoluzione del caso, occorre tenere presente la disciplina per la tutela dei dati genetici, ai quali, pur rientrando nella più ampia disciplina del trattamento dei dati sensibili, il legislatore ha riservato particolare attenzione per la natura delicata delle informazioni, tale da giustificare un regime differenziato e soprattutto più attento alle peculiari implicazioni che si possono porre rispetto alla tutela degli interessati. Fino al 30 marzo 2007 trovava applicazione l’autorizzazione generale n.2/2002 del Garante al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, integralmente confermata dalle successive autorizzazioni n.2/2004 e n.2/2005 e a partire dal 1° aprile 2007, l’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciata dal Garante il 22 febbraio 2007 e prevista dall’art. 90 del Codice. Nello specifico, l’autorizzazione del 2002 disponeva che “il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione”, dettando alcune disposizioni che consentivano di ritenere autorizzato per finalità probatorie in sede giudiziaria il solo trattamento dei dati genetici dei quali fosse già stato effettuato lecitamente, sulla base dell’informativa e del consenso, un trattamento per fini di prevenzione, diagnosi o terapia nei confronti dell’interessato, ovvero per finalità scientifica. Occorre sottolineare che neppure nell’ambito del giudizio di disconoscimento della paternità poteva essere effettuato da parte dell’autorità giudiziaria un test genetico, volto a definire un rapporto di consaguineità, su campioni biologici prelevati all’interessato senza il suo consenso. Del pari, l’autorizzazione del 2007 subordina il trattamento dei dati genetici all’informativa che va resa all’interessato e che deve contenere elementi ulteriori a quelli previsti dall’art.13 del Codice ovvero informazioni aggiuntive laddove il trattamento consista nel test sulla variabilità individuale volto ad accertare la paternità o la maternità. Per questi delicati trattamenti è necessario, quindi, acquisire il consenso informato dell’interessato manifestato previamente e per iscritto, tranne il caso in cui il predetto trattamento risulti indispensabile per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, imponendo anche il rispetto delle autorizzazioni generali n.4 e 6 /2005 sul trattamento di dati da parte di liberi professionisti e di investigatori privati. Quest’ultima situazione non ricorre nel caso esaminato in quanto l’indagine sulla compatibilità genetica avviata prima dell’inizio del processo non aveva una valenza determinante come confermato dal Tribunale nell’aver disposto una consulenza tecnica volta all’accertamento della paternità. In conclusione, sulla base di tali discipline normative il trattamento dei dati personali genetici in epoca sia precedente e sia successiva alla data del 30 marzo 2007 non può essere considerato lecito per il Garante.

di: Stefania SBRESSA AGNENI