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Test di Paternità: è boom. Il monito degli esperti: non si gioca con le emozioni.

domenica, giugno 13th, 2010

Il mercato dei test di paternità è in continua crescita. Aumentano le richieste negli ospedali, nei laboratori privati, e su internet.

Per aiutarci al fare chiarezza in questa oscura quanto delicata materia, abbiamo posto qualche domanda al direttore di Paternità.eu, espressione italiana di uno dei leader internazionali nei test di genetica forense.

Direttore, di cosa si occupa la vostra struttura? Come rientrano nel vostro operato gli accertamenti di paternità?

“Paternità.eu Italia è operativa dal 2006, è l’espressione italiana di un network di esperti e laboratori che si occupano di ricerca in campo genetico. Abbiamo team che si occupano di ricerca, altri di clinica. Il nostro core business è rappresentato dalla genetica impiegata a fini di identificazione. Non solo identificazione umana ma anche di animali e vegetali. In campo veterinario, ad esempio, per la definizione di un pedigree le analisi genetiche sono molto utili. In campo alimentare altrettanto: siamo in grado di determinare se, ad esempio, una partita di frutta e verdura è effettivamente della varietà che viene dichiarata. In ambito umano i test genetici sono sempre più importanti. Ci aiutano ad esempio a determinare la predisposizione a specifiche malattie genetiche ed ad agire in forma preventiva e ci sono utili anche per l’identificazione. In caso di eredità controverse, ad esempio, è di fondamentale importanza individuare chi siano gli effettivi eredi legittimi del de cuius. Nelle procedure di ricongiungimento familiare per immigrati è obbligatorio poter dimostrare la relazione biologica esistente tra l’immigrato e la prole che si intende appunto ricongiungere con lui e che risiede nella terra d’origine. I test di paternità rappresentano soltanto una delle finalità di un’analisi genetica per scopi di identificazione; rappresentano il modo più preciso e facile per dimostrare l’esistenza di un qualunque tipo di relazione di parentela biologica tra due soggetti, quest’esigenza può derivare anche da curiosità o anche da motivazioni mediche.”

Perchè un vero e proprio boom di test di paternità fai da te?

“Fino a qualche anno fa per estrarre un profilo di DNA si utilizzava una tecnica nota come analisi dei poliformismi da lunghezza dei frammenti di restrizione (RFLP): metodica complessa, dal procedimento relativamente lungo, non sempre precisa e che oltretutto richiedeva quantitativi di DNA notevoli. L’unico modo per ottenere una quantità sufficiente di DNA per estrarne un profilo era tramite campioni di sangue. Fino a qualche anno fa le potenzialità offerte dalle analisi del dna erano sconosciute ai più ma ancora oggi molti tra i non addetti ai lavori non ne conoscono le opportunità offerte. I laboratori in grado di analizzare il DNA erano pochi ed i costi molto elevati. Oggi invece siamo dotati di apparati completamente automatizzati che permettono di estrarre un profilo DNA per fini di identificazione a partire da quantitativi di DNA davvero minimi, con livelli di precisione altissimi e costi operativi relativamente bassi. Oggi, inoltre, è sufficiente un campione di saliva per estrarne un profilo DNA del soggetto cui appartiene.
Avendo fiutato il business molti sono i laboratori o presunti tali che offrono, anche online, test di paternità. La maggior parte di questi cercano di guadagnare speculando su tematiche così delicate come quelle implicate nell’esecuzione di un test genetico di paternità o parentela. Il vero problema è rappresentato dalla spesso poca affidabilità di questi fornitori che nella stragrande maggioranza non sono nemmeno laboratori di analisi. Molti di questi sono semplicemente intermediari tra l’utente finale ed un laboratorio. La maggior parte non sono nemmeno italiani anche se pubblicano sui loro siti web indirizzi di fantomatici laboratori sul territorio quando sono in realtà caselle postali o indirizzi di corrispondenza.”

Anche Paternità.eu vende i suoi test online. Come fare per scegliere il partner ideale al quale affidarsi?

“Si, anche noi proponiamo i nostri accertamenti online. Abbiamo un sito ricco di informazioni e consigli tramite il quale ci possono essere rivolte domande, o richieste per l’esecuzione della maggior parte delle nostre analisi. Ai nostri clienti rispondiamo direttamente e forniamo sempre una consulenza preliminare sulle modalità di esecuzione delle analisi, sui rischi e sui risultati ottenibili così come sugli obblighi di legge. Il nostro è un laboratorio accreditato ISO17025 e lo comunichiamo con orgoglio ai nostri clienti. Questo accreditamento certifica la competenza tecnica di tutto il nostro personale in materia di analisi del dna; siamo soggetti a verifiche periodiche da parte di organismi di certificazione esterni e siamo tenuti a seguire rigide procedure per garantire la massima qualità. Tutto questo è riconosciuto a livello internazionale. Il mio personale consiglio, nel momento della scelta di un partner al quale affidarsi per il proprio accertamento di paternità, è quello di cercare una struttura che sia almeno accreditata ISO17025. Spesso si è allettati dal prezzo conveniente ma qui stiamo parlando di esiti che possono cambiare la vita: è bene essere prudenti.
Gli apparati che impieghiamo per le analisi sono totalmente automatizzati con un costo di centinaia di migliaia di euro per l’uso dei quali è necessario personale altamente qualificato, non tutti i laboratori possono accedere a queste specifiche.
La mia non vuole essere una promozione alla nostra struttura ma solo un mettere in guardia verso tutte quelle realtà dalla dubbia preparazione tecnica che spesso non eseguono neanche direttamente le analisi. La maggior parte degli istituti di medicina legale dei principali ospedali italiani sono in grado di eseguire accertamenti di paternità, meglio affidarsi a loro piuttosto che a strutture più o meno improvvisate, senza accreditamenti e certificazioni, spesso nemmeno italiane.”

Per maggiori informazioni: Paternità.eu Italia www.paternita.eu

Corte di Cassazione: i nonni determinanti per la dichiarazione di paternità

venerdì, giugno 11th, 2010

Le dichiarazioni dei nonni, contenenti implicite affermazioni sulla paternità del proprio figlio, possono essere valutate come prova nella dichiarazione giudiziale di paternità. Questo è il principio stabilito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9727 del 23 aprile – 3 maggio 2010, in base alla quale la frase “Siamo diventati nonni giovani”, pronunciata alla presenza di testimoni, dai genitori del presunto papà, è stata ritenuta elemento fondante del riconoscimento della filiazione naturale.

I giudici della Cassazione hanno motivato tale decisione affermando che l’art. 269 c.c. non pone alcun limite in ordine ai mezzi di prova di cui il giudice dispone per addivenire alla dichiarazione di paternità, anche quando vi sia il rifiuto ingiustificato del soggetto di sottoporsi ai test ematologici, come nel caso in questione, trattandosi, nella specie, di valutare non della legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche del dna, ma soltanto se, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta di non prestare il consenso sia lecito trarre argomenti di prova.

In questo particolare procedimento i vasti poteri istruttori concessi al giudice gli consentono di basare il rapporto di filiazione anche attraverso elementi probatori del tutto indiziari ed in assenza di prove specifiche circa i rapporti sessuali tra le parti: infatti, la prova della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo ed anche mediante la valorizzazione di elementi presuntivi che presentino i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.

Né tantomeno si può affermare che il principio della libertà della prova di cui all’art. 269 secondo comma c.c., si ponga in contrasto con l’art. 30 ultimo comma della Costituzione. Tale norma consente al legislatore ordinario di fissare i limiti dell’indagine sulla presunta paternità, atteso che questa disposizione costituzionale, da coordinarsi con il primo comma dello stesso art. 30 Cost. sulla tutela dei figli anche se nati fuori dal matrimonio, trova adeguata attuazione, per quanto riguarda le limitazioni attinenti al regime probatorio, nell’ultimo comma del citato articolo 269 c.c., il quale sottrae al giudice la possibilità di fondare il suo convincimento sulla sola dichiarazione della madre o sulla esistenza di rapporti fra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento.

Se è pur vero, quindi, che il convincimento del giudice non si può basare sulle sole dichiarazioni della madre, in ossequio all’art. 269 c.c., in assenza di un riscontro oggettivo circa l’effettivo concepimento, è altrettanto indubbio che questi possa desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti ex art. 116 c.p.c.

Nel caso in questione, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto di pronunciarsi in ordine al riconoscimento di paternità, desumendo argomenti di prova dal comportamento processuale degli stessi soggetti, ritenendo la fondatezza della domanda basata principalmente sulla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in adeguata correlazione con quanto affermato dalla madre, e soprattutto con le dichiarazioni dei nonni paterni.

La Suprema Corte, confermando la sentenza dei giudici di merito, ha accolto le motivazioni della Corte di Appello sottolineando, ancora una volta, che il principio della libertà della prova, nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità, non può tollerare surrettizie quanto apodittiche limitazioni.

Avv. Tiziana Izzo – Segretario A.M.I. Salerno – da AmiAvvocati.it

www.paternita.eu

Test del Dna per svelare i misteri di Galileo

venerdì, ottobre 2nd, 2009

uando Galileo Galilei muore nel 1642 a Firenze nella condizione di «condannato dalla Chiesa» porta con sé nella tomba un mistero che ora astronomi, genetisti e oftalmologi cercano di sciogliere con l’esame del Dna dei suoi resti. Il genio che aveva posto i fondamenti della scienza moderna e aveva rivoluzionato l’astronomia grazie alle prime osservazioni con il cannocchiale soffriva di un grave difetto alla vista. Negli ultimi anni di vita, quasi cieco, per leggere e scrivere lo aiutava il discepolo Vincenzo Viviani. Ma — si sono sempre chiesti gli scienziati — come è riuscito a vedere quelle macchie solari, i mari lunari o i satelliti gioviani che davano ragione a Copernico diventando poi materia d’accusa per il Sant’Uffizio? E i suoi problemi spiegano anche alcuni «errori» delle rilevazioni? «La risposta arriverà dall’analisi del Dna che affronteremo su alcuni campioni prelevati dalla tomba» risponde Paolo Galluzzi, direttore del Museo di storia della scienza di Firenze. L’operazione coinvolge l’Istituto di ottica fiorentino, l’Osservatorio di Arcetri e due oftalmologi di Cambridge (Gran Bretagna) tra cui Peter Watson, presidente dell’Accademia Oftalmologica Internazionale. Per i genetisti si sono fatti avanti specialisti inglesi, «ma ne abbiamo di esperti anche tra Pisa e Firenze», nota Galluzzi. Galileo Galilei riuscì ad essere sepolto dove adesso si trova nella Basilica di Santa Croce la sera del 12 marzo 1737. Finalmente, dopo 95 anni trovava degna sistemazione uno dei geni dell’umanità in seguito all’intervento della massoneria fiorentina e del granduca Gian Gastone condividendo un atto politico mirato a circoscrivere il potere della Chiesa e restituire pienezza allo Stato. Prima, le sue spoglie erano nascoste in una celletta del campanile perché la Chiesa di Roma imp ediva una collocazione capace di magnificare l’uomo che aveva giudicato per «veemente sospetto d’eresia». Ma quando si compie il trasferimento c’è una sorpresa che mette a disagio le autorità convenute, incapaci di dare un’identità al ritrovamento, come dimostra un documento notarile scoperto da Paolo Galluzzi.

Nella tomba oltre a Galileo e al discepolo Vincenzo Viviani c’è pure lo scheletro di una giovane donna. «Riteniamo sia suor Maria Celeste, figlia amata del grande scienziato e morta giovanissima a 33 anni — nota Galluzzi —. Ma per aver certezza compiremo l’esame del Dna anche dei suoi resti». Sin da giovane, come racconta in alcune lettere, Galileo si lamenta dei suoi problemi agli occhi. L’ipotesi è che fosse vittima di una malattia genetica all’uvea che provoca alterazioni nella vista. Ora spetta ai genetisti trovare conferme o smentite. E per le stranezze o gli errori di certe osservazioni di cui ci ha lasciato prova negli schizzi? «Galileo aveva notato — racconta Galluzzi — dei rigonfiamenti laterali a Saturno che non esistono, invece degli anelli. Egli inseguiva delle idee e tendeva a vedere talvolta ciò che era nelle sue aspettative. Ad esempio immaginava di trovare dei satelliti anche intorno ad altri pianeti come li aveva individuati intorno a Giove. Inoltre ci si domanda se alcuni profili lunari da lui riprodotti corrispondano alla realtà o non siano il risultato di una deformazione ottica legata alla sua patologia». L’operazione fiorentina, che si avvia nell’Anno Internazionale dell’Astronomia voluto dall’Unesco proprio per celebrare i 400 anni dalle scoperte galileiane, richiederà tempo e fondi adeguati. «Non meno di 300 mila euro — precisa Galluzzi — ma per la storia della scienza si tratta di un chiarimento importante da raggiungere ».

da: www.paleopatologia.it

“TEST DI PATERNITA’: OCCORRE IL CONSENSO DELL’INTERESSATO” - Stefania SBRESSA AGNENI

lunedì, settembre 7th, 2009

Il Garante per la protezione dei dati personali il 27.11.2008 ha emesso un interessante provvedimento stabilendo che il test di paternità effettuato senza il consenso del figlio è possibile in sede giudiziaria solo se indispensabile e svolto nel rispetto delle regole. Il caso riguarda un genitore che in vista di promuovere una causa di disconoscimento di paternità aveva effettuato un’analisi genetica ad insaputa del figlio maggiorenne per verificare la reale consanguineità con lo stesso. In particolare, il legale del genitore aveva incaricato un’agenzia di investigazioni che nell’ambito delle indagini era riuscita a raccogliere due mozziconi di sigaretta fumati e gettati per terra dal figlio ignaro di essere osservato attentamente in ogni minimo gesto anche il più banale. Lo stesso, venuto a conoscenza del fatto soltanto al momento della domanda di disconoscimento della paternità promossa dal padre, si è rivolto al Garante per la protezione dei dati personali presentando reclamo concernente il trattamento di dati personali genetici che lo riguardano. Innanzitutto, il reclamante ha rappresentato che a sua insaputa è stato svolto un test immunoematologico al fine di accertare la compatibilità genetica ( c.d. test sulla variabilità individuale) e dall’esito del quale è emerso che i due soggetti non appartenevano alla linea maschile di una stessa famiglia e che, quindi, i sospetti dell’attore erano fondati. Sulla base di questi fatti il reclamante richiedeva al Garante di accertare l’illiceità della raccolta e del trattamento dei dati suddetti e di adottare ogni opportuna iniziativa intesa alla declaratoria di inutilizzabilità dei dati genetici all’interno del giudizio pendente e di ogni ulteriore attività di trattamento dei dati da parte del padre, dell’agenzia investigativa e dell’avvocato che aveva incaricato tale attività e che disponga altresì la distruzione dei campioni biologici. I reclamati, invece, nei propri atti difensivi hanno rilevato che i trattamenti effettuati erano conformi al Codice in materia ed alle autorizzazioni del Garante e che all’epoca dei fatti, ossia nell’anno 2004 non vi era una disposizione specifica tale da condizionare lo svolgimento di test immunoematologici al consenso informato dell’interessato applicando il presupposto che permette di prescindere dall’obbligo di acquisire detto consenso in caso di trattamento di dati sensibili effettuato per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ( art.26, comma 4, lett.c del Codice del Garante). Per la risoluzione del caso, occorre tenere presente la disciplina per la tutela dei dati genetici, ai quali, pur rientrando nella più ampia disciplina del trattamento dei dati sensibili, il legislatore ha riservato particolare attenzione per la natura delicata delle informazioni, tale da giustificare un regime differenziato e soprattutto più attento alle peculiari implicazioni che si possono porre rispetto alla tutela degli interessati. Fino al 30 marzo 2007 trovava applicazione l’autorizzazione generale n.2/2002 del Garante al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, integralmente confermata dalle successive autorizzazioni n.2/2004 e n.2/2005 e a partire dal 1° aprile 2007, l’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciata dal Garante il 22 febbraio 2007 e prevista dall’art. 90 del Codice. Nello specifico, l’autorizzazione del 2002 disponeva che “il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione”, dettando alcune disposizioni che consentivano di ritenere autorizzato per finalità probatorie in sede giudiziaria il solo trattamento dei dati genetici dei quali fosse già stato effettuato lecitamente, sulla base dell’informativa e del consenso, un trattamento per fini di prevenzione, diagnosi o terapia nei confronti dell’interessato, ovvero per finalità scientifica. Occorre sottolineare che neppure nell’ambito del giudizio di disconoscimento della paternità poteva essere effettuato da parte dell’autorità giudiziaria un test genetico, volto a definire un rapporto di consaguineità, su campioni biologici prelevati all’interessato senza il suo consenso. Del pari, l’autorizzazione del 2007 subordina il trattamento dei dati genetici all’informativa che va resa all’interessato e che deve contenere elementi ulteriori a quelli previsti dall’art.13 del Codice ovvero informazioni aggiuntive laddove il trattamento consista nel test sulla variabilità individuale volto ad accertare la paternità o la maternità. Per questi delicati trattamenti è necessario, quindi, acquisire il consenso informato dell’interessato manifestato previamente e per iscritto, tranne il caso in cui il predetto trattamento risulti indispensabile per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, imponendo anche il rispetto delle autorizzazioni generali n.4 e 6 /2005 sul trattamento di dati da parte di liberi professionisti e di investigatori privati. Quest’ultima situazione non ricorre nel caso esaminato in quanto l’indagine sulla compatibilità genetica avviata prima dell’inizio del processo non aveva una valenza determinante come confermato dal Tribunale nell’aver disposto una consulenza tecnica volta all’accertamento della paternità. In conclusione, sulla base di tali discipline normative il trattamento dei dati personali genetici in epoca sia precedente e sia successiva alla data del 30 marzo 2007 non può essere considerato lecito per il Garante.

di: Stefania SBRESSA AGNENI

No ai Test Sulla Paternità Senza il Consenso del Figlio.

lunedì, settembre 7th, 2009

Se non è indispensabile in sede giudiziaria, non si può effettuare il test sulla paternità e maternità senza il consenso del figlio. Il principio è stato ribadito dall’Autorità per la privacy affrontando il caso di un genitore, il quale, nell’ambito di indagini avviate per verificare l’effettiva consanguineità, aveva effettuato un’analisi genetica ad insaputa del figlio.

Su incarico del legale del genitore, un’agenzia di investigazioni aveva infatti raccolto due mozziconi di sigaretta gettati dal figlio maggiorenne. I campioni organici rilevati erano poi stati sottoposti, in segreto e senza informare l’interessato, a test per appurare la compatibilità genetica tra figlio e genitore. Venuto a conoscenza del fatto al momento della richiesta di disconoscimento di paternità presentata dal padre in tribunale, il figlio si era rivolto al Garante. La società d’investigazione e l’avvocato si erano difesi affermando che la legge garantirebbe la possibilità di effettuare analisi genetiche senza richiedere il consenso dell’interessato, qualora si tratti di difendere o far valere un diritto in sede giudiziaria.

L’Autorità ha ritenuto invece violati i diritti del figlio e ha vietato al genitore e al suo legale l’ulteriore trattamento dei dati genetici illecitamente raccolti.

Il Garante ha innanzitutto ricordato che la raccolta e il trattamento dei dati genetici può avvenire esclusivamente con il consenso informato, “manifestato previamente e per iscritto”, dell’interessato. Si può derogare all’obbligo del previo consenso per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ma solo nel caso in cui l’accertamento sia assolutamente “indispensabile” e venga svolto nel rispetto delle regole fissate dal Garante. In particolare, l’obbligo di sottoporre all’interessato una specifica informativa nel caso in cui l’analisi dei suoi dati genetici sia volta ad accertare la maternità o paternità.

“Il test di paternità senza consenso del figlio è possibile in sede giudiziaria solo se indispensabile e svolto nel rispetto delle regole” - ha affermato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento.
“Nella vicenda esaminata dall’Autorità sono emerse diverse violazioni. Dal punto di vista sostanziale, l’accertamento effettuato dal genitore non è risultato essere, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso legale che lo assisteva, indispensabile a fini della tutela di un suo diritto in sede giudiziaria: circostanza questa che imponeva, di conseguenza, l’acquisizione del consenso del figlio.
Dal punto di vista formale, non è stata fornita all’interessato l’ informativa relativa ai test sulla paternità o la maternità“.

da: http://consulenzaprivacy.blogspot.com

Illegale test di paternità senza consenso dell’interessato.

giovedì, giugno 25th, 2009

Il test di paternità senza consenso del figlio è possibile in sede giudiziaria solo se indispensabile e svolto nel rispetto delle regole. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali affrontando il caso di un genitore che nell’ambito di indagini avviate per verificare l’effettiva consanguineità, aveva effettuato un’analisi genetica ad insaputa del figlio. Su incarico del legale del genitore, un’agenzia di investigazioni aveva infatti raccolto due mozziconi di sigaretta gettati dal figlio maggiorenne. I campioni organici rilevati erano poi stati sottoposti, in segreto e senza informare l’interessato, a test per appurare la compatibilità genetica tra figlio e genitore.
Venuto a conoscenza del fatto al momento della richiesta di disconoscimento di paternità presentata dal padre in tribunale, il figlio si era rivolto al Garante. La società d’investigazione e l’avvocato si erano difesi affermando che la legge garantirebbe la possibilità di effettuare analisi genetiche senza richiedere il consenso dell’interessato, qualora si tratti di difendere o far valere un diritto in sede giudiziaria. L’Autorità ha ritenuto invece violati i diritti del figlio e ha vietato al genitore e al suo legale l’ulteriore trattamento dei dati genetici illecitamente raccolti.
Il Garante ha innanzitutto ricordato che la raccolta e il trattamento dei dati genetici può avvenire esclusivamente con il consenso informato, “manifestato previamente e per iscritto”, dell’interessato. Si può derogare all’obbligo del previo consenso per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ma solo nel caso in cui l’accertamento sia assolutamente “indispensabile” e venga svolto nel rispetto delle regole fissate dal Garante. In particolare, l’obbligo di sottoporre all’interessato una specifica informativa nel caso in cui l’analisi dei suoi dati genetici sia volta ad accertare la maternità o paternità.

Da Cittadino Lex

Per maggiori informazioni: www.paternita.eu testdipaternita.paternita.eu

Test di paternità ed esami del DNA: con le nuove tecnologie sono alla portata di tutti.

mercoledì, giugno 24th, 2009

Quando ancora si utilizzava l’ormai obsoleta tecnica di analisi dei poliformismi da lunghezza di restrizione, nota con la sigla di RFLP, il campione preferenziale da cui estrarre DNA, che veniva impiegato per i test genetici era il sangue. Oggi, il nuovo sistema di analisi che si basa sulla reazione a catena della polimerasi, PCR, permette l’esecuzione di test in minor tempo, con maggiore precisione ed impiegando anche piccolissimi quantitativi di DNA. Ecco perchè oggi, nella maggior parte dei casi, per ottenere un valido campione da cui estrarre DNA ,è sufficiente un semplice prelievo di saliva.
La riduzione sensibile dei costi operativi e dei materiali per l’estrazione di DNA, ha facilitato una diffusione sempre più capillare di questa moderna tecnologia d’indagine. E’ noto che il DNA rappresenti l’intero insieme delle informazioni genetiche necessarie per il corretto funzionamento degli organismi viventi. Attraverso un analisi del DNA è oggi possibile diagnosticare, anche in via prenatale, importanti malattie genetiche, è possibile calcolare percentuali di rischio nello sviluppare patologie future e, ad esempio, intervenire per tempo anche semplicemente modificando la propria dieta.

Pur nelle differenze individuali, tutti gli esseri umani sono uguali ed il DNA è per la maggior parte identico in tutti gli individui. Abbiamo infatti in comune circa il 99,9% di sequenza di DNA. Vi sono però delle piccole differenze che sono quelle che andranno a rendere differenti, ad esempio, una persona bionda da una persona mora, un maschio da una femmina. 

Semplificando molto, andando a considerare un insieme di quelle poche porzioni di DNA che sono diverse da individuo ad individuo, attraverso un processo noto come DNA Fingerprinting, si può ottenere quello che è chiamato Profilo del DNA: una specie di impronta digitale genetica di ogni persona.

E’ proprio su questo che si basano i Test di Paternità: si estrae un profilo del DNA da due o più persone e lo si confronta. Ogni persona eredita metà del suo patrimonio genetico dalla madre biologica e metà dal padre biologico. Confrontando il profilo del DNA di un padre e di una madre con quello di loro figlio, risulterà che il bambino avrà esattamente metà del suo profilo del DNA uguale al padre e metà uguale alla madre. Se così non fosse, o il papà o la mamma o entrambi i genitori di quel bambino, non saranno i genitori biologici del piccolo.

Quando si parla di essere genitori la genetica conta assai poco: è certo infatti che l’essere Papà o Mamma è solo una questione di accudire e far crescere il proprio figlio, indipendentemente dal fatto che abbia o meno il nostro stesso sangue.

In molti casi però la necessità di conoscere la verità circa la paternità o maternità biologica è un elemento importante. Ecco che vengono in aiuto gli accertamenti genetici di paternità.

In Italia ne vengono effettuati circa 3mila all’anno; una ricerca italiana ha dimostrato che circa una volta su cinque c’è dicrepanza tra il padre presunto e il padre biologico.
Questi dati sono stati confermati anche da una ricerca britannica effettuata dalla Child Support Agency e pubblicata sul Guardian.
I Laboratori che eseguono test genetici sono molti. Pochi sono davvero affidabili e ancora meno sono quelli insigniti del prestigioso accreditamento ISO17025 che certifica la vera competenza tecnica del laboratorio stesso. Basta una rapida ricerca su internet per trovare a chi rivolgersi, data la semplicità del test è possibile eseguire un test di paternità direttamente da casa con dei piccoli cotton fioc usati per prelevare saliva, e quindi DNA. L’unico accorgimento da tenere è quello di verificare che il laboratorio a cui intendete affidare il vostro test sia accreditato ISO17025.

 

Per maggiori informazioni: www.paternita.eu

CONSULTA: IRRILEVANZA DEL PROVATO ADULTERIO PER L’ESPLETAMENTO DEL TEST DEL DNA

sabato, maggio 30th, 2009

La prova del tradimento non è più presupposto necessario per richiedere l’espletamento del test del Dna ai fini del disconoscimento di paternità; è quanto ha stabilito la sentenza 266/2006 della Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sui dubbi di legittimità costituzionale dell’articolo 235 del codice civile sollevati dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, nonchè dal tribunale di Rovigo e dalla Corte d’Appello di Venezia.

Nella sentenza i giudici della Consulta affermano che “il subordinare l’accesso alle prove tecniche che, da sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, alla prova dell’adulterio è irragionevole, attesa l’irrilevanza di quest’ultima prova al fine dell’accoglimento, nel merito, della domanda proposta”. Inoltre, il dettato dell’articolo di dubbia legittimità costituzionale - si legge nella sentenza - “si risolve in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’articolo 24 della Costituzione e ciò, per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status e alla identità biologica”.

L’art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile nella parte in cui imponeva la previa dimostrazione dell’avvenuto adulterio da parte della madre per poter effettuare gli esami medico-scientifici in grado di rivelare nel figlio la presenza di caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, è dunque illegittimo.

Ora è sufficiente che il padre nutra dei dubbi sulla sua effettiva paternità per poter richiedere di procedere ad una verifica mediante test del Dna.

di Alessandra Turchi

Per maggiori informazioni: www.paternita.eu

PARENTELE BIOLOGICHE : IL DNA NON MENTE

sabato, maggio 30th, 2009

La grande popolarità acquisita di recente dalle questioni di filiazione e fecondazione ha dato un notevole impulso allo sviluppo dei sistemi di accertamento dei rapporti parentali. Le conseguenze sono importanti sotto molti aspetti, non ultimi quelli legali. Oggi i test più moderni sono alla portata di quasi tutti i laboratori di analisi, anche se l’indagine è tutt’altro che semplice.

LE TECNICHE

L’accertamento della paternità si basa sul confronto tra genitore e figlio di alcuni marcatori trasmessi geneticamente. 

Dalla fine degli anni novanta, il materiale utilizzato è il DNA, ma la storia di questi test ha visto protagonisti di volta in volta diversi marcatori ereditari (vedi il riquadro in basso in questa pagina).

Il test del DNA consiste nell’esame della struttura di particolari regioni dei cromosomi dotate di una variabilità individuale tanto alta da acquisire in ognuno un assetto del tutto tipico che, per analogia con le impronte digitali, è stato chiamato DNA fingerprint.

La prima applicazione pratica di questo test in ambito giudiziario avvenne nel 1985 in Gran Bretagna; da allora sono stati individuati loci genetici sempre più discriminativi (minisatelliti e microsatelliti) e metodi analitici più specifici. Fondamentale è stata la scoperta della reazione a catena della DNA-polimerasi (PCR) da parte di Kary B. Mullis, con cui è possibile amplificare anche piccole quantità di materiale genetico (vedi la figura in alto a pagina 31).

I campioni di DNA ottenuti con la PCR vengono oggi analizzati con il sistema del confronto delle bande elettroforetiche, che ha consentito di superare gli ostacoli propri delle tecniche precedenti, come l’impiego di sostanze radioattive, i lunghi tempi di attesa e le possibili difficoltà interpretative. Inoltre, il grande numero di marcatori utilizzati e la loro distribuzione su diversi loci cromosomici garantiscono l’affidabilità del risultato, evitando quegli errori che possono derivare da mutazioni o delezioni cromosomiche; infatti, mentre i primi esami di paternità si basavano sull’esame di 4 o 5 sequenze al massimo, oggi è normale analizzarne da 10 a 15. Attualmente, la diffusione di kit di analisi che vagliano gruppi precostituiti di marcatori senza richiedere apparecchiature sofisticate ha consentito a molti laboratori di offrire gli accertamenti di parentela tra le loro prestazioni. Tuttavia, l’attendibilità dei risultati è ancora molto legata alla competenza del personale e all’affidabilità degli strumenti, per cui l’esame resta molto costoso (due-tre milioni di lire) ed è effettuabile soltanto in regime privato. 

LE APPLICAZIONI

Le applicazioni principali dell’esame del DNA sono due: l’identificazione personale da residui biologici e il riconoscimento del rapporto parentale. L’identificazione personale assume rilievo soprattutto in ambito penale poiché permette di individuare l’autore di un delitto a partire da residui organici, anche minimi: l’esame può essere fatto su qualsiasi materiale che abbia una componente cellulare da cui estrarre il DNA, quindi sangue, sperma, bulbi piliferi, saliva, sudore. Il materiale genetico tende a degradarsi con diversa velocità a seconda delle condizioni ambientali (umidità, temperatura, inquinamento batterico, eccetera). Può durare poche ore o pochi giorni nei casi più sfavorevoli, ma se ben conservato può essere analizzato anche a distanza di anni: una volta congelato si preserva indefinitamente; a temperatura ambiente, un campione asciutto (per esempio una goccia di sangue raccolta su una carta assorbente) si conserva più a lungo che in forma liquida. Si intuisce perciò come in certi casi (per esempio dopo uno stupro) sia essenziale il tempestivo prelievo delle tracce biologiche eventualmente presenti.

L’accertamento parentale sta diventando quasi di routine poiché le leggi attuali conferiscono ai figli naturali gli stessi diritti ereditari e di mantenimento dei figli legittimi. Secondo l’iter giudiziario l’esame ematologico è una tappa pressoché obbligata, che la prassi divide in due parti: il disconoscimento, cioè l’accertamento che il padre ufficiale non è quello biologico, e il riconoscimento, cioè l’identificazione del vero genitore. L’esame richiede pochi millilitri di sangue raccolto in provette trattate con anticoagulante. Nel caso di bimbi molto piccoli è addirittura sufficiente prelevare qualche goccia di sangue su carta assorbente oppure una piccola quantità di saliva con un tampone sterile. Le indagini sulla paternità possono comunque essere richieste anche in via privata, come valutazione preliminare a una causa in tribunale. 

LE POSSIBILITÀ DI ERRORE

Le analisi basate sulla tipizzazione del DNA sono ormai molto attendibili, tuttavia non possono essere considerate esenti da inesattezze. Oltre a errori umani (scambio di campioni, cattiva conservazione dei reperti) esiste una serie di fattori interferenti di cui occorre sempre tener conto: n è possibile che la PCR non rilevi certi alleli (i cosiddetti silenti); questo fenomeno si verifica soprattutto nell’analisi di alleli che hanno un peso molecolare molto diverso tra loro: quello più pesante può sfuggire all’amplificazione.

I sistemi allelici che danno tale fenomeno sono, però, ben noti, per cui l’operatore esperto può attuare opportune verifiche con altri metodi n possono verificarsi mutazioni; è stato osservato che ricorrono nei microsatelliti con una frequenza media abbastanza alta (1 ogni 1.000-10.000 meiosi). Quindi, se uno o due marcatori risultano incompatibili è lecito sospettare che la non corrispondenza sia dovuta a una mutazione.

In questi casi la conferma della paternità biologica può derivare dal controllo di un numero adeguato di altri marcatori. Qualora si riscontri un’unica incompatibilità, essa viene considerata un fattore di semplice diminuzione della probabilità piuttosto che di esclusione certa. Ciascun figlio presenta, per ogni locus genetico esaminato, due alleli, dei quali uno di provenienza materna e uno di provenienza paterna (per i casi di non disponibilità del genotipo materno vedi il riquadro qui a fianco). Dato che sull’identità della madre esistono di rado discussioni, nell’esame vengono dapprima scorporati gli alleli di provenienza materna e analizzata la compatibilità degli alleli rimasti con quelli di origine paterna.

La presenza nel figlio di polimorfismi genetici incompatibili (per la legge di Mendel) con quelli del presunto padre può far rigettare la parentela con sostanziale certezza, fatto salvo per le poche possibilità di errore dovute agli inconvenienti descritti prima. Qualora tutti i marcatori risultino compatibili o si verifichi una falsa incompatibilità dovuta ai fattori interferenti citati, occorre dare un peso statistico al risultato. Sono stati studiati e raccolti in banche dati gli indici statistici che indicano la diffusione dei polimorfismi genetici nella popolazione generale su cui si fondano calcoli piuttosto complessi. Nella pratica si utilizza il cosiddetto indice di paternità, cioè un valore di probabilità che viene espresso generalmente in percentuale: più alto è il numero di marcatori risultati compatibili, più alta sarà tale probabilità. 

L’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Poiché il calcolo statistico esprime un’approssimazione all’infinito, non si ottiene mai una probabilità del 100 per cento, e questo margine residuo di incertezza può essere fonte di frustrazione per gli interessati. Occorre tener presente però che, quando supera un certo valore, l’indice di probabilità equivale praticamente a una certezza; il criterio applicato è analogo a quello usato per le impronte digitali, e deriva dalla considerazione che la probabilità contraria è talmente bassa da non potersi ipotizzare una coincidenza (fanno eccezione casi particolarissimi di popolazioni ristrette e con pool genetico molto condiviso).

In Italia non esiste una norma precisa che stabilisce la soglia oltre la quale una probabilità di paternità sia da considerare equivalente a una certezza: si fa riferimento in genere alle legislazioni di altri paesi europei come la Germania, che ha stabilito un limite del 99,72 per cento, o i Paesi Bassi che, con atteggiamento più restrittivo, pretendono il 99,90 per cento. Oggi, comunque, grazie alle tecniche avanzate e all’alta capacità discriminativa degli alleli esaminati, non è infrequente raggiungere probabilità anche più alte del 99,99 per cento. Come si è scritto, perché l’accertamento sia attendibile, l’esame deve essere eseguito da persone esperte e deve essere utilizza strumentazione affidabile.

CONCLUSIONI

Se il medico di famiglia viene consultato in merito e ritiene opportuno l’indagine, è importante che raccomandi ai suoi pazienti centri dotati di una solida competenza, che sappiano valutare l’esistenza di alleli silenti o mutazioni. In genere questi laboratori sono ubicati presso università, grandi ospedali o strutture private di alto livello. A causa dei costi, solo in pochi possono servirsi di particolari apparecchi, come il sequenziatore, che facilitano le indagini minimizzando il rischio di errore interpretativo. Il referto, inoltre, non deve contenere un responso sintetico di paternità o non paternità, ma riportare la costellazione di marcatori esaminati e la percentuale di probabilità calcolata. (di Daniele Zamperini) 

I PADRI DI OGGI SONO PIÙ CERTI

La storia dei test di paternità iniziò negli anni venti con gli unici marcatori allora conosciuti, quelli del sistema ABO; successivamente le conoscenze si estesero al sistema MNSs e, negli anni quaranta, al sistema Rh, rendendo disponibili altri marcatori eritrocitari, che però, esprimendosi solo a livello fenotipico, avevano tutti una capacità discriminativa modesta e offrivano risultati spesso ambigui e di difficile interpretazione. Scoperto nel 1958, venne poi introdotto il sistema HLA, legato agli antigeni leucocitari e dotato di maggiore specificità, ma dopo trent’anni si è arrivati all’esame diretto del DNA che, con le tecniche odierne, è affidabile al 100 per cento o quasi.

QUANDO LA MADRE SI DEFILA

L’esecuzione dell’esame richiederebbe il consenso e il coinvolgimento di tutte le parti interessate, ma non è infrequente che qualcuno, spesso la madre, si rifiuti di fornire il proprio sangue e l’accertamento venga effettuato su due soli individui. In assenza della madre, si procede infatti al confronto diretto tra padre e figlio; ciò impone l’esame di un numero molto elevato di marcatori, ma i risultati sono spesso del tutto soddisfacenti sia in termini di riconoscimento che di disconoscimento. Un altro sistema per superare l’ostacolo del dissenso da parte di un componente della famiglia consiste nel ricostruirne il genotipo attraverso l’esame di suoi consanguinei eventualmente disponibili.

Fonte: UTET

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GENETICA: 30% DI CHI CHIEDE TEST SCOPRE DI NON ESSERE PADRE

sabato, maggio 30th, 2009

Quasi un uomo su tre tra chi chiede il test del Dna mosso dal forte dubbio di essere padre del figlio della propria partner scopre che veramente non e’ il padre del bambino. E’ quanto dimostrato in un’indagine mondiale diretta da Kermyt Anderson della University of Oklahoma e del Center for Applied Social Research pubblicata sulla rivista Current Anthropology.

E in questo gruppo le percentuali di coloro che non sono i veri padri sono le stesse in tutti i paesi studiati, 67 in tutto in diversi continenti. Pero’ una quota notevole degli uomini che dubitano fortemente della propria paternita’ e chiedono il test del Dna (il 70 per cento del totale dei dubbiosi) in realta’ sbagliano e sono veramente i padri del figlio della propria partner. Oggi, complice anche la rapida possibilita’ di eseguire il test che alcuni produttori permettono di acquistare anche su internet, si moltiplicano gli uomini che, piu’ o meno insicuri della propria paternita’, decidono di sottoporre il bambino e se stessi al test del confronto del Dna.
Finora pero’ mancava uno studio su vasta scala per capire veramente il fenomeno che ha implicazioni dirette anche sulla crescita del bambino, perche’ in genere la scoperta della non paternita’ biologica puo’ incrinare il rapporto tra i partner e rendere il padre non biologico meno incline a provvedere al figlio. Gli esperti hanno quindi studiato quanto i risultati veri dei test di paternita’ corrispondessero a quelli attesi dagli uomini in due gruppi di maschi: coloro che hanno fatto il test pur essendo sicurissimi di essere padri del bambino e coloro che invece lo hanno eseguito in quanto nutrivano forti dubbi a riguardo. Nel primo caso, e c’era d’aspettarselo, i risultati dei test corrispondono al 98% a quanto gli uomini si aspettavano di trovare, ossia di essere veramente i padri biologici. Invece quando a fare il test sono stati uomini in dubbio della propria paternita’ e’ risultato che il 30% di loro, ovvero quasi uno su tre, non era poi effettivamente il padre biologico del bambino. Il restante 70% degli uomini invece apprendeva dal test di essere veramente padre del bambino, nonostante avesse fortemente dubitato di cio’.

I ricercatori concludono dunque sottolineando che per quanto le false paternita’ siano una quota da non trascurare, (il 30% di chi fa il test mosso da dubbi), una buona quota di questi uomini dubbiosi in realta’ e’ solo malfidata nei confronti della partner, salvo poi scoprire di aver torto. Dalle indagini a campione che normalmente si fanno nei laboratori di diagnosi genetica e molecolare di tutto il mondo risulta che dal 5 al 10% dei figli siano illegittimi, ha spiegato Bruno Dalla Piccola, genetista medico dell’Istituto Mendel dell’Universita’ “La Sapienzadi Roma; il dato reso noto in questo studio e’ un’informazione piu’ dettagliata e relativa solo a quegli uomini che dubitano della propria paternita’ ma in realta’ non aggiunge praticamente nulla al quadro generale del fenomeno. ”E’ vero che ci sono anche mariti ossessionati dal niente e che magari chiedono di eseguire il test pieni di dubbi in realta’ infondati - ha aggiunto Dalla Piccola - ma questo studio non ci da’ informazioni in piu’ per capire le dinamiche della coppia legate a queste problematiche”. L’importante, ha concluso il genetista, e’ che questi test siano eseguiti secondo la buona pratica clinica e cioe’ di comune accordo tra i due partner. (ANSA).

Fonte: ANSA
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